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Ordinanza di Divieto e limitazione della Raccolta di prodotti del sottobosco

IL SINDACO

CONSIDERATO che nella stagione autunnale si accentua la presenza di persone estranee alle propriet private al fine di raccogliere i frutti del sottobosco;

RAVVISATA la necessit di adottare gli opportuni provvedimenti atti ad arginare tale fenomeno al fine di assicurare e tutelare la regolare attivit di raccolta dei proprietari dei terreni ed evitare linsorgere di problematiche di ordine pubblico;

VISTE le norme per la conservazione del patrimonio naturale e lassetto ambientale; VISTI gli artt. 820 e 821 del Codice Civile; VISTO il T.U. 18.08.2000 n 267; 


O R D I NA

In qualit di Autorit di Pubblica Sicurezza Il rispetto dei divieti di raccolta dei frutti del sottobosco allinterno dei terreni di propriet privata (es: castagne, noci, fichi, erbe aromatiche ecc) contenuti nelle norme elencate in premessa in quanto ai sensi del Codice Civile essi sono di propriet esclusiva dei proprietari dei fondi o degli aventi diritto e ad essi devono essere restituiti.

 

INVITA

tutti i proprietari dei fondi privati ad apporre lungo i confini degli stessi idonei cartelli segnanti la propriet privata al fine di pubblicizzare a chi si avvicina lo stato giuridico di detta propriet.


ORDINA altres

-Di limitare allinterno dei terreni di DEMANIO PUBBLICO la raccolta di castagne e noci ad un massimo di 3 chilogrammi al giorno per singola persona e, comunque, un quantitativo massimo non superiore ai dieci chilogrammi al giorno per ogni singola famiglia,

-di limitare al consumo in loco la raccolta di castagne e noci da parte dei visitatori autunnali non residenti nel comune di CERZETO.

La forza pubblica incaricata dell esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente possibile proporre ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni dalla data di emissione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni .

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