Elezioni Regionali 3-4 Ottobre 2021
Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
Digitalizzazione e semplificazione in materia di procedimenti elettorali e referendari.
L'art. 38-bis introduce alcune modifiche alla vigente disciplina per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali (d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), nonch alle norme sull'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ed a quelle sugli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 14 e 15 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, introducendo, tra l'altro, semplificazioni per la richiesta dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.
Il comma 2, per le elezioni comunali nella parte in cui prevede il deposito del contrassegno di lista in triplice esemplare, introducendo la possibilit di consegna a mano non solo in forma cartacea, ma anche su supporto digitale.
Si semplificano, inoltre, le disposizioni relative alle designazioni dei rappresentanti di lista, per le elezioni comunali, stabilendo che le stesse possano essere effettuate entro il gioved precedente l'elezione anche per posta elettronica certificata.
Nel caso della suddetta trasmissione via P.E.C., la dichiarazione non sottoposta all'obbligo di autentica quando la stessa sia stata firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata.
Inoltre, il comma 3 dispone che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di coloro che abbiano sottoscritto le liste di candidati per le elezioni amministrative, possa essere chiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), da vari soggetti titolati a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati). Quanto sopra, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identit del richiedente (oltre all'eventuale delega firmata digitalmente a cura dei predetti soggetti titolati).
Il comma 4 stabilisce i termini improrogabili entro i quali l'ufficio elettorale comunale deve rilasciare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali: ventiquattro ore dalla domanda presentata via posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato).
Tutte le richieste vanno effettuate sulla casella di posta certificata:
VADEMECUM PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 E BALLOTTAGGIO DEL 17 E 18 OTTOBRE 2021
PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA PER LO SVOGLIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ANNO 2021
ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA O DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19.